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COSA DICE LA LEGGE
Ogni datore di
lavoro (riconosciuto tale ai sensi del Dlgs 81/2008 e
106/2009) è obbligato a richiedere periodicamente tali
verifiche
Il DPR 462/01
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di
lavoro a far effettuare ad Organismi Riconosciuti dal
Ministero delle Attività Produttive, Asl o Arpa, le
verifiche periodiche sugli
impianti di terra, sui
dispositivi di protezione
dalle scariche atmosferiche e sugli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Le
verifiche periodiche
sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002,
erano affidate all’ ASL /ARPA. Il Datore di lavoro si
limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna
responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non
effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche
dell’impianto. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il
datore di lavoro ha ora l’obbligo giuridico di richiedere
agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la
responsabilità che questa venga effettuata secondo le
seguenti periodicità:
Ogni 2
anni per:
-
impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior
rischio in caso di incendio, nei cantieri;
-
impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
-
per i
condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del
D.M.10/03/98 ( altezza di gronda superiore a 24m e/o
centrale termica non compartimentata)
Ogni 5
anni per:
In caso di
inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.
A verifica
superata, l’Organismo Ispettivo rilascia il relativo verbale
al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed
esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza.
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